Scadenzario Programmazione 2021-2027

Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni e le regole finanziarie applicabili al FESR, FSE+ (che incorpora FSE, FEAD e IOG), Fondo di coesione, JTF, FEAMP, riporta le scadenze relative ai vari adempimenti da conseguire, di seguito riportate:

 

Modifica dell’accordo di partenariato (cfr. Art. 13)

Entro il 31 marzo 2025: lo Stato membro può presentare alla CE, un Accordo di Partenariato modificato che tenga conto dei risultati del riesame intermedio

 

 

 

Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

(cfr. Art. 16)

È composto da indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici per il programma:

a) Entro il 31 dicembre 2024: conseguire target intermedi per gli indicatori di output;

b) Entro il 31 dicembre 2029: conseguire target finali per gli indicatori di output e di risultato.

Sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell’ambito di un programma e permettono alla CE e agli SM di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici

Riesame intermedio e importo di flessibilità

(cfr. Art. 18)

Entro il 31 marzo 2025: lo SM presenta alla CE, per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, compresa una proposta riguardante l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità di cui all’Art. 86.

Preparazione e presentazione dei programmi

(cfr. Art. 21)

Tra il 1° gennaio 2021e il 31 dicembre 2027: Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi

 

 

 

Trasmissione di dati

(cfr. Art. 42)

Lo SM o l’AdG trasmette elettronicamente alla CE, tramite la piattaforma europea SFC2021, i dati cumulativi di ogni programma entro il:

·     31 gennaio;

·     30 aprile;

·     31 luglio;

·     30 settembre;

·     30 novembre di ogni anno, conformemente al modello riportato nell’Allegato VII.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022e l’ultimo entro il 31 gennaio 2030

 

Ammissibilità

(cfr. Art. 63)

Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, ed il 31 dicembre 2029

 

 

Domande di pagamento-

(cfr. Art. 91)

Lo SM presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti:

·     28 febbraio;

·     31 maggio;

·     31 luglio;

·     31 ottobre;

·     30 novembre;

·     31 dicembre

 

Princìpi e regole del disimpegno- (cfr. Art. 105)

Entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026 La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento

 

 

Fonti:

Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.06.2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&qid=1706522879980

 


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