Scadenzario Programmazione 2021-2027
Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni e le regole finanziarie applicabili al FESR, FSE+ (che incorpora FSE, FEAD e IOG), Fondo di coesione, JTF, FEAMP, riporta le scadenze relative ai vari adempimenti da conseguire, di seguito riportate:
Modifica dell’accordo di partenariato (cfr. Art. 13) |
Entro il 31 marzo 2025: lo Stato membro può presentare alla CE, un Accordo di Partenariato modificato che tenga conto dei risultati del riesame intermedio |
Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione (cfr. Art. 16) |
È composto da indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici per il programma: a) Entro il 31 dicembre 2024: conseguire target intermedi per gli indicatori di output; b) Entro il 31 dicembre 2029: conseguire target finali per gli indicatori di output e di risultato. Sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell’ambito di un programma e permettono alla CE e agli SM di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici |
Riesame intermedio e importo di flessibilità (cfr. Art. 18) |
Entro il 31 marzo 2025: lo SM presenta alla CE, per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, compresa una proposta riguardante l’assegnazione definitiva dell’importo di flessibilità di cui all’Art. 86. |
Preparazione e presentazione dei programmi (cfr. Art. 21) |
Tra il 1° gennaio 2021e il 31 dicembre 2027: Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi |
Trasmissione di dati (cfr. Art. 42) |
Lo SM o l’AdG trasmette elettronicamente alla CE, tramite la piattaforma europea SFC2021, i dati cumulativi di ogni programma entro il: · 31 gennaio; · 30 aprile; · 31 luglio; · 30 settembre; · 30 novembre di ogni anno, conformemente al modello riportato nell’Allegato VII. Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022e l’ultimo entro il 31 gennaio 2030 |
Ammissibilità (cfr. Art. 63) |
Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, ed il 31 dicembre 2029 |
Domande di pagamento- (cfr. Art. 91) |
Lo SM presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: · 28 febbraio; · 31 maggio; · 31 luglio; · 31 ottobre; · 30 novembre; · 31 dicembre |
Princìpi e regole del disimpegno- (cfr. Art. 105) |
Entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026 La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento |
Fonti:
Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.06.2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&qid=1706522879980