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Consedin spa Società Benefit ha definito una apposita Policy in materia di Whistleblowing, in attuazione delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) l’organizzazione ha inoltre adottato  specifici protocolli e strumenti per la segnalazione degli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing.

Di seguito le principali informazioni circa l’invio e la gestione delle segnalazioni.

Per un maggior approfondimento si rimanda al Protocollo interno adottato in materia di Whistleblowing.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

Con riferimento al settore privato si applica alle organizzazioni che:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

La normativa disciplina la protezione delle persone che segnalano  violazioni  di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo  pubblico o privato.

I soggetti, ai quali sono riconosciute le tutele della disciplina in materia di whistleblowing, che possono effettuare segnalazioni di illeciti e di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo sono:

  • Lavoratori subordinati,
  • Lavoratori autonomi,
  • Lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi,
  • Liberi professionisti e i consulenti,
  • Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
  • Azionisti,
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ad esempio, componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure componenti degli Organismi di vigilanza (ODV) o del Collegio Sindacale.

La segnalazione dovrà avere ad oggetto violazioni relative ai fatti (anche di natura omissiva), riferibili al personale Consedin spa – Società Benefit o a Terzi, quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Le segnalazioni dovranno avere ad oggetto fatti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza e che ritenga fondate al momento della segnalazione.

Non rientrano nell’oggetto della segnalazione:

  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste attinenti al rapporto individuale di lavoro;
  • le notizie prive di fondamento, informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili;
  • le informazioni già di dominio pubblico.

Consedin spa –  Società Benefit ha predisposto i seguenti canali di segnalazione interna nell’ambito del contesto lavorativo:

  • casella di posta elettronica dedicata segnalazioni@consedin.it, ad accesso esclusivo dei membri dell’Organismo di Vigilanza ;
  • posta ordinaria, in busta chiusa, indirizzata all’Organismo di Vigilanza di Consedin spa – Società Benefit – via dei Prati Fiscali, 199 – 00141 Roma;
  • la possibilità di un incontro di persona con un membro dell’Organismo di Vigilanza, previo appuntamento da concordare o tramite casella di posta elettronica o tramite posta ordinaria, di cui ai precedenti punti.

La segnalazione in forma scritta deve essere effettuata compilando l’apposito Report di segnalazione Whistleblowing scaricabile qui

E’ possibile effettuare segnalazioni anonime.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, sono trattate in conformità ai protocolli interni adottati e alla normativa vigente.

Tutte le segnalazioni effettuate saranno trattate in modo confidenziale, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Appurata la fondatezza di una segnalazione, l’organizzazione garantisce la riservatezza della persona segnalante nei procedimenti disciplinari, penali e dinnanzi alla Corte dei Conti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e secondo quanto riportato nel Protocollo interno aziendale.

La persona segnalata è informata dell’esistenza e del contenuto della segnalazione, di cui può acquisire copia (senza evidenza del nominativo del Segnalante) e degli esiti degli accertamenti svolti, fatte salve le cautele e le misure di protezione volte a escludere un pregiudizio delle finalità e degli interessi coinvolti.

Laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato, sono garantite al medesimo le stesse tutele, previste dalla normativa, per il segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le tutele accordate al segnalante ai sensi della normativa in materia di Whistleblowing sono estese anche:

  • al facilitatore;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro del segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Consedin spa- Società Benefit garantisce che il trattamento di dati personali, riconducibili alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni, avviene nel rispetto dei principi nazionali ed europei in materia di protezione di dati personali.

È espressamente vietata, a norma di legge, da parte di Consedin spa Società Benefit qualsiasi forma di ritorsione o discriminatoria, anche solo tentata o minacciata, in ragione della segnalazione effettuata.

Al fine di evitare l’esposizione del whistleblower a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione, la sua identità e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, non sono rivelate dall’Organismo di Vigilanza, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse.

Le tutele previste dalla normativa in materia di whistleblowing non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le segnalazioni ANAC si vada al seguente indirizzo:

https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
I segnalanti possono rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

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