Opzioni di Costo Semplificato (OCS)

Nella gestione dei Fondi comunitari, rispetto ai temi della semplificazione amministrativa, della performance e dell’attenzione ai risultati, sono state introdotte le cosiddette Opzioni di Costo Semplificato” (OCS) quali strumenti di semplificazione e di uniformità.

Le opzioni di costo semplificate (OCS) sono una modalità rendicontativa, alternativa alla classica rendicontazione definita dei «costi reali», che consente di calcolare il rimborso per i progetti in base agli output o ai risultati.

I costi semplificati, già attivati già a partire dal ciclo di programmazione 2007-2013 quando si è data la possibilità agli Stati membri, di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un’operazione, sono stati integrati con l’introduzione di alcune opzioni addizionali: Tabelle Standard di Costi Unitari e Importi Forfettari.

I Finanziamenti a Tasso Forfettario, le Tabelle Standard di Costi Unitari e gli Importi Forfettari prendono, appunto, il nome di “Costi Semplificati”.

Giova ricordare che tali costi sono stati utilizzati in modo incisivo nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” della programmazione 2014-2020, che ad oggi rappresenta ancora l’unico Programma finanziato da fondi europei che utilizza unicamente le opzioni di costo semplificate per la rendicontazione di tutti gli interventi.

OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATO NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

L’utilizzo delle opzioni di costo semplificato, pertanto, è proseguito ed è stato potenziato nella programmazione 2014-2020.

Le opzioni semplificate in materia di costi rappresentano un’evoluzione dei sistemi tradizionali di rendicontazione (a costi reali, difficili da verificare e da dimostrare) con i quali i costi ammissibili di un’operazione sono calcolati secondo un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati del progetto o su altri costi, chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un importo per unità o mediante applicazione di una percentuale.

Il calcolo è effettuato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati. Con le OCS non è più necessario risalire, per ogni euro di spesa cofinanziata, ai singoli documenti giustificativi. Questa caratteristica delle opzioni semplificate in materia di costi è fondamentale, giacché riduce notevolmente gli oneri amministrativi.

Non è più, quindi, necessario avere traccia di tutti i passaggi finanziari e dei relativi documenti di spesa e pagamento, né in fase di rendicontazione né in fase di controllo, ma è sufficiente l’esposizione del costo e la prova collegata all’indicatore per poter aver diritto al rimborso.

Con l’utilizzo delle OCS, inoltre, le risorse umane e gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei Fondi possono concentrarsi maggiormente sul raggiungimento degli obiettivi strategici, in quanto la raccolta e la verifica dei documenti (finanziari) comporta un minor dispendio di risorse.

Per molti anni, la Corte dei Conti Europea, ha raccomandato alla Commissione europea (CE) di incoraggiare ed estendere l’uso delle opzioni semplificate in materia di costi al posto del rimborso a «Costi Reali» soprattutto perché sono meno soggette ad errori. Secondo la Corte i progetti i cui costi sono dichiarati utilizzando le OCS sono meno soggetti ad errore.

Pertanto, un uso maggiore delle OCS avrebbe un impatto positivo sia sul livello d’errore, che sul carico operativo per i beneficiari, per l’Autorità di Gestione e per le Autorità di Audit, agevolando e semplificando i processi di audit, di verifica e di gestione, riducendo l’incidenza degli errori e consentendo a tutti di concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi e sulla qualità dei risultati e dei prodotti finali. Ci si potrebbe domandare se l’uso dei costi semplificati sia facoltativo o meno.

Per lo Stato membro (SM) interessato, l’uso dei costi semplificati è facoltativo.

L’Autorità di Gestione (AdG) del singolo programma può decidere, invece, di renderne l’uso facoltativo o obbligatorio per tutti, o parte dei Beneficiari, o per tutte o parte delle operazioni. L’AdG dovrebbe decidere di usare i costi semplificati quando vuole concentrarsi maggiormente sugli output e sui risultati, anziché sugli input e sugli aspetti finanziari.

Pertanto, le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite ex ante.

TIPOLOGIE DI COSTO SEMPLIFICATO

Il Regolamento recante le disposizioni comuni 1303/2013 – Programmazione 2014-2020 – stabilisce che i costi semplificati possono essere utilizzati soltanto nel caso di operazioni finanziate mediante sovvenzioni e assistenza rimborsabile e non nel caso in cui il sostegno a un’operazione sia fornito sotto forma di strumento finanziario o di premio.

Qualora il sostegno ad un’operazione sia fornito sotto forma di una combinazione tra una sovvenzione o l’assistenza rimborsabile e uno strumento finanziario o un premio, le OCS possono essere utilizzate per la parte del sostegno che è fornita sotto forma di sovvenzione o di assistenza rimborsabile.

Le opzioni semplificate in materia di costi non sono pertinenti per le operazioni che i beneficiari attuano attraverso procedure di appalto e se le operazioni ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di Stato (art. 14 co.4 del Reg. 1304/2013).

Ai sensi dell’Art. 67, del suddetto Regolamento, le Sovvenzioni e l’Assistenza Rimborsabile possono essere attuate tramite le seguenti Opzioni di Costo Semplificato:

  • Finanziamenti a tasso forfettario (o costi detti “costi forfettari”)
  • Tabelle Standard di Costi Unitari (UCS)
  • Somme forfettarie non superiori a 100.000,00 euro di contributo pubblico (massimale di 100.000,00 euro è stato eliminato dal nuovo Regolamento Finanziario 2018/1046)

Nello specifico:

  • Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso dei Finanziamenti a Tasso Forfettario, determinate categorie di costi ammissibili, chiaramente identificati ex ante, sono calcolate applicando una percentuale stabilita per una o più categorie di costi ammissibili.

I Regolamenti non prevedono limiti alle categorie dei costi ammissibili che possono essere utilizzate per il finanziamento a tasso forfettario.

L’obiettivo dell’utilizzo di tale modalità di semplificazione dei costi dovrebbe consistere, però, nella semplificazione e riduzione del tasso di errore. Pertanto, i tassi forfettari sono più adatti a costi che sono relativamente bassi, per cui le verifiche sono onerose e soprattutto su quelle componenti di costo che incidono in maniera marginale al raggiungimento dei risultati e per la qualità dell’operazione.

Per quanto riguarda il finanziamento a tasso forfettario, il Regolamento 1303/2013 prevede le seguenti opzioni:

  • COSTI INDIRETTI FORFETTARI

L’applicazione dei tassi forfettari più diffusa è quella relativa ai costi indiretti che, conformemente a quanto previsto nel Regolamento 1303/2013 all’Art. 68 si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

  1. tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili: a condizione che la percentuale sia determinata ex ante da parte dell’Autorità di Gestione attraverso una delle modalità previste dai Regolamenti (calcolata sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e Beneficiario);
  2. tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale: senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
  3. tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione europea per una tipologia analoga di operazione e Beneficiario.
  • COSTI FORFETTARI CALCOLATI SUL COSTO DEL PERSONALE

Nel solo caso del Fondo Sociale Europeo, conformemente a quanto previsto nel Regolamento 1304/2013 all’Art. 14, par. 2, del, i costi diretti per il personale possono essere usati per calcolare tutte le altre categorie di costi ammissibili del progetto sulla base di un tasso forfettario fino al 40%.

Tutte le altre categorie di costi comprendono altri costi diretti (ad eccezione dei costi diretti per il personale, ma incluse le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti) e i costi indiretti.


Esempio

La gestione finanziaria di un progetto avverrà attraverso la rendicontazione a costi reali dei soli costi diretti del personale (per un progetto di formazione: docenti, tutor, personale amministrativo, coordinatore, etc.) e su questi costi verrà riconosciuto un ulteriore 40% che dovrà essere utilizzato dal Beneficiario per la copertura di tutti i restanti costi necessari all’implementazione del progetto, senza la necessità di doverli rendicontare e dimostrare.

Questa modalità di semplificazione dei costi può essere usata direttamente dall’Autorità di Gestione senza necessità di giustificarla in quanto è già definita dagli stessi Regolamenti.


 

  • Tabelle Standard di Costi Unitari

Il Costo Standard rappresenta il valore, o l’insieme di valori, la cui applicazione garantisce la migliore approssimazione possibile del costo effettivamente sostenuto per attuare l’operazione/attività finanziata dai Fondi.

Utilizzando i Costi Standard Unitari, tutti o parte dei costi ammissibili di un’operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando Tabelle Standard di Costi Unitari predeterminate. Le Tabelle Standard di Costi Unitari si applicano di solito a quantità facilmente identificabili.

Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire chiaramente le quantità legate ad un’attività e le Tabelle Standard di Costi Unitari.

Il Tipico esempio è quello di individuare un costo unitario standard per un’ora di formazione.

Le Tabelle Standard di Costi Unitari possono essere basate:

  1. sul processo: l’unità standard individuata andrà a remunerare le attività effettivamente realizzate (ad es. viene individuata un’unità di costo standard per un’ora di formazione);
  2. sui risultati (output o risultato): il riconoscimento del costo standard è condizionato all’effettivo raggiungimento dell’obiettivo previsto (ad es. è possibile vincolare il costo standard riconosciuto per un’attività formativa all’esito occupazionale della persona formata);
  3. misto: definite in base sia al processo, sia al risultato.

Esempio

a)     sul processo: Se utilizzo una UCS a processo di 100,00 € per ora di formazione per un corso che dura 200 ore, il finanziamento concesso sarà pari a 20.000,00 € (100€x 200 ore) e il finanziamento riconosciuto nel caso di UCS a processo sarà calcolato sulla base delle ore di formazione effettivamente realizzate (p. es. 95 ore di formazione erogate, finanziamento riconosciuto 19.000,00€ (100€x 190 ore);

b)     sui risultati: Se l’UCS è prevista interamente a risultato, il finanziamento concesso sarà sempre calcolato sulla base delle ore effettivamente erogate, ma il finanziamento riconosciuto sarà condizionato al raggiungimento del risultato previsto (p. es. effettiva occupazione di almeno il 50% dei destinatari del percorso) ed è calcolato sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate (p. es. 190 ore di formazione erogate, finanziamento riconosciuto 19.000,00 € (100€x 190 ore);

c)     misto: Nel terzo caso si può stabilire che una parte dell’UCS, ad esempio il 50%, è riconosciuta a processo (sulla base delle ore di formazione erogate), mentre il restante 50% del valore dell’UCS è riconosciuto solo in seguito all’esito occupazionale previsto.


  • Somme forfettarie

Nel caso di Somme Forfettarie, tutti i costi ammissibili, o parte dei costi ammissibili di un’operazione, sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato. La sovvenzione è riconosciuta interamente al Beneficiario solo se i termini predefiniti dell’accordo sulle attività e/o sugli output previsti sono stati interamente rispettati. Nel caso del raggiungimento di un risultato parziale, non è invece riconosciuto alcun finanziamento.


Esempio

Può essere riconosciuto un costo forfettario per l’organizzazione di un seminario finale di presentazione di un progetto che risponda a determinate caratteristiche di durata, numero di partecipanti, etc. Se il seminario viene realizzato conformemente all’accordo previsto, viene riconosciuta interamente la somma forfettaria; in caso di difformità o di non realizzazione del seminario non è riconosciuto alcun contributo.


 

Il ricorso alle Somme Forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando le Tabelle Standard di Costi Unitari non rappresentano una soluzione appropriata.

In alcuni casi le AdG potrebbero essere restie all’utilizzo delle somme forfettarie per via del fatto che il “risultato è solitamente considerato raggiunto o non raggiunto”, ciò determina una situazione binaria di pagamento o mancato pagamento in funzione del pieno conseguimento del risultato. Tuttavia come misura di attenuazione è possibile includere pagamenti scaglionati connessi al conseguimento di determinati target intermedi predefiniti.

I costi semplificati devono essere determinati attraverso uno dei seguenti modi:


Metodo di calcolo giusto: il calcolo deve essere ragionevole, ossia deve essere basato sulla realtà e non deve essere eccessivo o estremo



Metodo di calcolo equo: il concetto principale alla base del termine «equo» è che questo metodo non favorisce alcuni beneficiari o alcune operazioni a discapito di altri/altre. Il calcolo delle tabelle standard di costi unitari, della somma forfettaria o del tasso forfettario deve garantire la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni. Eventuali differenze negli importi o nei tassi dovrebbero essere basate su motivazioni oggettive, ossia sulle caratteristiche oggettive dei beneficiari o delle operazioni



Metodo di calcolo verificabile: la determinazione dei tassi forfettari, delle tabelle standard di costi unitari o delle somme forfettarie dovrebbe basarsi su prove documentali verificabili. L’AdG deve essere in grado di dimostrare la base su cui è stata stabilita l’opzione semplificata in materia di costi. Si tratta di una questione fondamentale per garantire la conformità con il principio della sana gestione finanziaria


FINANZIAMENTI NON COLLEGATI AI COSTI

Rispetto ad obiettivi di potenziamento della qualità e dei risultati dei progetti finanziati, potrebbe essere molto più funzionale una nuova forma di contributo dell’UE introdotta dal Regolamento Finanziario 2018/1046 all’Art. 125, ossia i “Finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni”.

Questa “nuova forma di finanziamento non collegata ai costi delle operazioni”, in aggiunta alle suddette forme già consolidate, si basa sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati, misurato rispetto ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.

L’aspetto più importante è che contribuisce a potenziare:

  • l’orientamento ai risultati dei progetti finanziati, dal momento che è proprio sui risultati che è focalizzata tale fattispecie di finanziamento;
  • il ricorso dei pubblici poteri a schemi di formulazione e di finanziamento degli interventi, informati a logiche riconducibili agli strumenti della così detta “finanza di impatto”.

Per approfondimenti, la Commissione europea ha fornito una “Guida alle opzioni semplificate EGESIF_14-0017 Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC)” che analizza le diverse opzioni di costo e le differenze di approccio fra la programmazione 2007-2013 e nella programmazione 2014-2020.

OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATO NELLA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

In continuità con le programmazioni precedenti, anche nel settennio 2021-2027, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le Amministrazioni ed i soggetti responsabili dell’attuazione potranno avvalersi dell’utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificato, in quanto la CE, per la nuova politica di coesione, è orientata ad una forte semplificazione delle attività, tra cui quelle legate ai costi. Le suddette tipologie di costi semplificati, tra cui l’innovativa forma di rendicontazione Finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni sono state confermate anche nella nuova programmazione.

Invece di rimborsare le spese effettive sulla base delle fatture, il pagamento si baserà sempre di più su rimborsi forfettari, costi unitari o importo forfettario. Saranno ulteriormente incoraggiate le Opzioni Semplificate in materia di Costi snellendo le regole e i metodi di calcolo, fornendo più possibilità di scelta e rendendole obbligatorie per operazioni di piccoli importi.

I pagamenti della Commissione allo SM o alla Regione saranno subordinati al raggiungimento di risultati/realizzazioni prestabiliti o al completamento di azioni o processi di attuazione delle politiche.

Questa opzione costituisce la continuazione dei «pagamenti basati sulle condizioni» introdotti recentemente. In tal modo si sposta l’attenzione dai costi, rimborsi e controlli a livello di singolo progetto al tracciamento dei risultati tangibili dei progetti.

Si riportano di seguito i “Principali Riferimenti Normativi” afferenti le OCS presenti nel Regolamento 1060/2021:

ARTICOLI DEL REGOLAMENTO GENERALE

 

OGGETTO

 

 

Art. 51

Forma di Contributo dell’Unione ai Programmi

ü  Finanziamento non collegato ai costi

ü  Rimborso sostegno fornito ai beneficiari

ü  OCS: (i) Costi Unitari, (ii) Somme forfettarie, (iii) Tassi Forfettari

ü  Combinazione dei precedenti

 

 

 

 

 

 

 

Art. 53

Forme di sovvenzione fornite dagli Stati membri ai beneficiari

ü  Rimborsi costi effettivamente sostenuti (Costi Reali)

ü  OCS: (i) Costi Unitari, (ii) Somme forfettarie, (iii) Tassi Forfettari

ü  Combinazione dei precedenti

ü  Finanziamento non collegato ai costi

 

Utilizzo obbligatorio delle OCS

ü  Costo totale dell’operazione < di € 200.000,00

ü  Eccezione: Operazioni il cui sostegno configura un Aiuto di Stato

 

Metodi per la determinazione delle OCS

ü  Metodo di calcolo giusto, equo e verificabile

ü  Progetti di bilancio

ü  OCS applicate nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni

ü  OCS applicate a sovvenzioni nazionali per tipologie analoghe di operazioni

ü  OCS previste dal Regolamento Generale o da Regolamenti specifici

 

 

Art. 54

Tassi forfettari a copertura dei costi indiretti, fino al:

ü  7% dei costi diretti ammissibili (calcolo NON richiesto)

ü  15% dei costi diretti ammissibili per il personale (calcolo NON richiesto)

ü  25% dei costi diretti ammissibili (calcolo richiesto)

 

 

Art. 55

Costi diretti per il personale

ü  Tasso forfettario fino al 20% degli altri costi diretti (calcolo NON richiesto)

ü  Costo del lavoro/1720 ore o pro-quota

ü  Costo del lavoro/media ore lavorate mensili

 

Art. 56

Tasso forfettario per i costi ammissibili diversi dai costi di personale diretto

ü  Fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale (calcolo NON richiesto)

 

 

Art. 94

Contributo dell’Unione in base agli OCS

ü  Definiti dagli Stati membri

ü  Definiti dalla Commissione

Allegato V – Appendice 1 Proposta OCS

ü  Modello per la trasmissione dei dati all’esame della Commissione


La Commissione può rimborsare il contributo dell’Unione a un Programma in base a “Costi unitari”, “Somme Forfettarie” e “Tassi forfettari” in conformità del Regolamento 1060/2021 all’Art. 51Forme di contributo dell’Unione ai programmi”.

Quindi, le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle seguenti forme, in conformità del Regolamento 2021/1060 all’Art. 94Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari”:

Per avvalersi di un contributo dell’Unione al programma in alle suddette tipologie di costo, gli Stati membri presentano una proposta alla CE in conformità del modello riportati nell’allegato V nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base a quanto segue e valutati dall’Autorità di Audit:

  1. a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
  2. i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
  3. ii) dati storici verificati;
  4. iii) l’applicazione delle consuete prassi di contabilità dei costi;

1.b) norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazioni;

  1. c) norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni.

La decisione di approvazione del Programma o della sua modifica indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l’adeguamento degli importi.

Alcune opzioni di costo semplificate possono essere direttamente utilizzate senza dover effettuare alcun calcolo. In questo caso si dicono «Pronte all’uso» («off–the-shelf»).

È il caso dei seguenti tassi forfettari, indicati direttamente dal Regolamento disposizioni comuni:

  1. Calcolo dei costi indiretti: tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili del personale;
  2. Calcolo dei costi del personale: tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti diversi dai costi del personale;
  3. Calcolo dei costi ammissibili rimanenti: tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti del personale ammissibili;
  4. Calcolo dei costi indiretti: tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili (novità della programmazione 2021-2027);
  5. Calcolo del costo del personale (tariffa oraria): ultimo costo annuo lavorativo lordo documentato/ 1720.

In conformità dell’Art. 95, sempre del Regolamento 2021/1060:

  • Finanziamenti non collegati ai costi: purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell’Unione a norma del suddetto articolo. Si basa su uno degli elementi seguenti:
  • Il soddisfacimento delle condizioni;
  • Il conseguimento dei risultati.

Si tratta di una misura di semplificazione, poiché gli Audit della Commissione o degli SM saranno strutturati con l’unica finalità di verificare il conseguimento dei risultati auspicati o la realizzazione delle condizioni ai fini del rimborso da parte della CE per questo tipo di azioni. Ciò significa che non ci saranno controlli sulle singole spese.

Si potrà capire davvero la portata innovativa di quest’ultima tipologia, solo sulla base di successivi Atti Delegati/Esecutivi della Commissione. È ben noto, che, molto spesso, alcune disposizioni dei Regolamenti sui Fondi Strutturali seguono un percorso attuativo che dipende molto da Atti Delegati/Esecutivi della Commissione e Linee Guida.

Nella programmazione 2021-2027 sono presenti alcuni nuovi aspetti:

  • Le “Opzioni di Costo Semplificate” andranno nella direzione del rafforzamento della “velocità di spesa” (“capacità di spesa”) dei Programmi Operativi;
  • I “finanziamenti non collegati ai costi”, invece, corrisponderanno all’esigenza di rafforzare la qualità della spesa cofinanziata dai Fondi Strutturali 2021-2027;
  • “Calcolo dei costi indiretti”, tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili;
  • La soglia minima per l’uso obbligatorio dei Costi Semplificati è portata ad € 200.000,00 di costi totali. In questo caso il contributo fornito al beneficiario assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato;
  • Per la prima volta in un Regolamento Comunitario, il 2021/1060, è riportato un Allegato dedicato alle Opzioni di Costi Semplificato, ovvero il V “Modello per i Programmi finanziati a titolo del FESR, FSE+, JTF, del Fondo di Coesione e del FEAMPA”.

Per approfondimenti si rimanda ai seguenti siti tematici:

  • Regolamento 1303/2013 del 17/12/2013 (Recante disposizioni comuni applicabili ai Fondi)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT

  • Regolamento Definitivo 2021/1060 del 24/06/2021 (Recante disposizioni comuni applicabili ai Fondi)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT

  • Regolamento 2018/1046 del 18/08/2018 (Stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’UE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=IT

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