La chiusura dei programmi operativi 2014-2020
La Commissione europea ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi (COM (CE) C(417) del 14.10.2021) per supportare gli Stati membri nella conclusione della programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020).
Tali Orientamenti tengono conto della crisi causata dal Covid-19 nel 2020 e 2021 e del suo impatto sul contesto economico, politico e sociale e propongono procedure semplificate, basate sulle migliori prassi individuate durante la chiusura dei precedenti periodi di programmazione.
Allo scopo di facilitare il processo di chiusura, la conclusione del programma dovrebbe pertanto basarsi unicamente sui documenti relativi al periodo contabile finale, la relazione di attuazione finale e la relazione di controllo (cfr. Figura 1).
PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA
In primo luogo, per garantire la corretta attuazione dei programmi e la tempestiva preparazione della chiusura, è opportuno che gli Stati membri presentino, entro il 30 settembre 2023, le richieste di modifica dei programmi, comprese le modifiche dei piani finanziari per trasferire fondi tra gli assi prioritari dello stesso programma nell’ambito della stessa categoria di regioni e dello stesso fondo. Ciò consentirà alla Commissione europea di adottare le decisioni prima del termine ultimo di ammissibilità degli impegni e delle spese, ossia il 31 dicembre 2023.
DISIMPEGNO
Gli impegni inutilizzati relativi all’ultimo anno del periodo di programmazione sono disimpegnati nel corso della chiusura. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti (cfr. Figura 1) per la chiusura entro il 15 febbraio 2025, o entro il 1° marzo 2025, se tale termine è prorogato dalla Commissione.
CALCOLO DEL SALDO FINALE
Per il periodo contabile finale, come per qualsiasi altro periodo contabile, la Commissione rimborsa il 90 % dell’importo richiesto dallo Stato membro applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità alle spese ammissibili per la priorità indicate nelle domande di pagamenti intermedi, purché vi siano impegni disponibili nel programma e fatta salva la dotazione finanziaria disponibile.
La Commissione determina l’importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile finale. L’articolo 139, paragrafo 6, dell’RDC stabilisce che, sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l’importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per il periodo contabile tenendo conto sia degli importi nei conti, sia dell’importo totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile.
Il contributo dei Fondi o del FEAMP mediante il pagamento del saldo finale non deve superare:
a livello di priorità per fondo e per categoria di regioni,
- di oltre il 10 % il contributo dei Fondi o del FEAMP per ciascuna priorità, per fondo e per categoria di regioni, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma;
a livello del programma,
- la spesa pubblica ammissibile dichiarata; oppure
- il contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.
L’importo da pagare/recuperare calcolato secondo le regole di cui sopra costituirà il saldo finale del programma. Un esempio di calcolo del saldo finale per un programma è fornito in allegato (allegato IV) agli Orientamenti di chiusura.
OVER-BOOKING
L’over-booking è la prassi seguita dagli Stati membri di dichiarare alla Commissione spese ammissibili superiori al contributo massimo dei Fondi stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.
Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari, con le spese aggiuntive in over-booking (ovvero eccedenti la dotazione del programma), “utilizzandole” solo nel periodo contabile finale, salvo che: — debbano dichiararle in un precedente periodo contabile in sostituzione degli importi irregolari individuati (entro i limiti del contributo dei Fondi o del FEAMP per la priorità); oppure — nell’ipotesi in cui gli Stati membri modifichino il piano finanziario del programma per aumentare il contributo dei Fondi o del FEAMP alla priorità in over-booking conformemente alle norme applicabili alle modifiche del programma.
Le spese aggiuntive eccedenti la dotazione del programma dichiarate alla Commissione nel periodo contabile finale saranno prese in considerazione contestualmente e successivamente alla chiusura in sostituzione degli importi irregolari (dichiarati in qualsiasi periodo contabile, compreso il periodo contabile finale) e ai fini della flessibilità del 10 % di cui all’articolo 130, paragrafo 3, del Regolamento recante Disposizioni Comuni (RDC).
INDICATORI E QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’EFFICIACIA
Alla chiusura per il FESR, l’FSE e il Fondo di coesione, i dati relativi agli indicatori di output e di risultato sono trasmessi nella relazione di attuazione finale del programma utilizzando i modelli delle tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione. Se i valori di conseguimento nel 2023 risultassero significativamente diversi dai target fissati (vale a dire una deviazione superiore al 20 %), tali variazioni vanno motivate e giustificate.
I dati relativi agli indicatori selezionati per il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione sono riportati utilizzando il format della tabella 5 dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione.
ALCUNE OPERAZIONI PARTICOLARI
In fase di chiusura è possibile individuare alcune operazioni “particolari”: (a) scaglionate nell’ambito dei due periodi di programmazione 2014 – 2020 e 2021 – 2027, per operazioni con un costo complessivo superiore a 5 Mln/€, articolate in fasi chiare e ben distinte da un punto di vista finanziario da imputare a ciascuno dei due periodi di programmazione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi perseguiti dai fondi europei per il periodo 2021-2027; (b) non funzionanti, in caso di operazioni il cui costo totale sia superiore a 2 Mln/€ e, in ogni caso, nella misura massima prevista pari al 10% della spesa totale ammissibile del Programma, (c) sospese per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi.