DL Coesione: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Il 7 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 il Decreto Legge n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, che ha l’obiettivo di:

a) sostenere l’autoimpiego;

b) promuovere l’occupazione di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno;

c) investire sulle competenze, anche per i lavoratori in esubero delle grandi aziende in crisi;

d) valorizzare le opportunità della tecnologia, con nuove azioni sulla piattaforma SIISL[1] (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione in sinergia con la revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e favorire la riduzione dei divari territoriali.

Per la promozione dell’occupazione sono disponibili circa 2,8 miliardi di euro a valere sul “Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027[2]” (PN GdL 2021-2027) e sulle risorse della Misura 5 del PNRR dedicate alle politiche attive, che sono collegate con il Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori [3] (GOL), attuato dalle Regioni e Province Autonome sulla base dei Piani di Attuazione Regionali (PAR) approvati dal MLPS, a cui si aggiungono le risorse per la riconversione delle competenze dei lavoratori nelle grandi imprese in crisi. Il programma in totale dispone di risorse pari a 4,4 miliardi di euro. Entro il 2025 coinvolgerà 3 milioni di beneficiari, di cui 800.000,00 in attività formative, 300.000,00 delle quali relative alle competenze digitali. .La sezione del suddetto DL, che verrà trattata in questo approfondimento, afferisce ai seguenti articoli del CAPO IV “Disposizioni in materia di lavoro”:

Art. 16 – Misura nazionale per la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa;

Art. 17 – Autoimpiego Centro-Nord Italia;

Art. 18 – Resto al SUD 2.0;

Art. 21 – Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;

Art. 22 – Bonus Giovani;

Art. 23 – Bonus Donne;

Art. 24 – Bonus ZES.

L’art. 16Misura nazionale per la promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa”, promuove l’inclusione attiva e l’inserimento al lavoro attraverso il sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali. Sono, pertanto, previste due azioni: i) Autoimpiego Centro-Nord; ii) Resto al Sud 2.0. Queste due azioni, rivolte a territori diversi (centro nord e sud) prevedono:

  • l’erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività, in coerenza con il PN GdL 2021-2027e con il programma GOL;
  • il tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze nell’avvio e nello svolgimento delle attività;
  • la concessione di incentivi a fondo perduto per l’avvio delle attività.

Le suddette azioni hanno una dotazione finanziaria pari ad 800 milioni di euro (700 a valere sul PN GDL e 100 a valere sul Programma GOL per la formazione di iscritti al programma).

Nello specifico l’art. 17 “Autoimpiego Centro-Nord Italia”, individua come beneficiari i “Giovani under 35 in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal PN GdL 2021 – 2027;
  • inoccupati, inattivi e disoccupati;
  • disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

  • erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività;
  • tutoraggio finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali.

Gli incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni al Reg. (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis. In alternativa, consistono nel riconoscimento di:

  • voucher di avvio in regime de minimis (max 30.000,00/€40.000,00 euro);
  • aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000,00 euro (max 65%);
  • aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro (max 60%).

Si rappresenta che le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite dispesa di 30,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 274,50 milioni di euro per l’anno 2025.

Anche l’art. 18Resto al SUD 2.0” indica come destinatari dell’intervento i “Giovani under 35” in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal PN GdL 2021 – 2027;
  • inoccupati, inattivi e disoccupati;
  • disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono, in questo caso, ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

  • erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività nelle regioni del Sud;
  • tutoraggio finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei destinatari che hanno avviato le attività imprenditoriali nelle Regioni del Sud.

Gli incentivi sono fruibili, in conformità con le disposizioni al Reg. (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:

  • voucher di avvio in regime de minimis (max 40.000,00/€ 50.000,00 euro);
  • aiuto in regime de minimis per programmi di spesa non superiore a 120.000,00 euro (max 75%);
  • aiuto in regime de minimis per programmi di spesa oltre 120.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro (max 70%).

Si rappresenta che le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite dispesa di 49,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l’anno 2025.

L’art. 21Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica” incentiva le assunzioni di giovani disoccupati fino ai 35 anni di età non compiuti che avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Sostenere le nuove imprese avviate con un contributo di 500,00 euro mensili per 3 anni (non oltre il 31.12.2028). I benefici contributivi, sono riconosciuti nel limite di spesa pari ad un totale di 239,30 milioni di euro.

L’inizio di questa misura è fissato al 1° luglio 2024. Il termine di decorrenza di ammissibilità per l’avvio delle attività imprenditoriali è stabilito al 31 dicembre 2025.

Sono previste le seguenti tipologie contrattuali e massimali:

  • sgravi contributivi nella misura del 100% per i datori di lavoro che assumono dipendenti dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 fino a 35 anni di età non compiuti;
  • contratti a tempo indeterminato (con l’esclusione del contratto di apprendistato e del lavoro domestico);
  • limite massimo di importo pari ad 800,00 euro su base mensile;
  • periodo massimo di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

L’art. 22Bonus Giovani” ha lo scopo di incrementare l’occupazione giovanile stabile, riconoscendo ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale under 35 (mai occupato prima a tempo indeterminato), per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro mensili, per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede, o, unità produttiva con sede nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650,00 euro mensili per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

Si specifica che l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Al contrario, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero. Le risorse disponibili per questa misura ammontano a 1.429,30 milioni di euro.

L’art. 23Bonus Donne” favorisce le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale[4] (ZES) unica per il Mezzogiorno. La misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650,00 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, residenti ovunque;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE e nelle aree di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), Reg. (UE) n. 651/2024;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, residenti ovunque.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Le risorse stanziate per il Bonus Donna, ammontano a 438,30 milioni di euro.

Infine, l’art. 24 “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno” sostiene lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuisce alla riduzione dei divari territoriali. La misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650,00 euro mensili (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Inoltre, il dipendente deve avere i seguenti requisiti:

  • aver compiuto 35 anni di età;
  • essere disoccupato da almeno 24 mesi;
  • essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

Il totale delle risorse stanziate per questa misura, ammonta a 591,40 milioni di euro.

 

———————————————-

Fonti:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/07/06/24A03521/SG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651

[1] Il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) è un nuovo sistema digitale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato dall’INPS. Consente l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, come l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro. In altre parole, il SIISL serve a gestire, monitorare e controllare queste importanti iniziative di sostegno.

[2] Programma approvato con Decisione di esecuzione della Commissione (UE) C 2022/9030, con un investimento complessivo pari a circa 5 miliardi di euro, tra FSE+ e cofinanziamento nazionale. Il PN Giovani, donne e lavoro concorre all’obiettivo di un’”Europa più sociale ed inclusiva”. Punta a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l’occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive.

[3] Il programma GOL è un’azione di riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro.

[4] Il Decreto Legge n. 124 del 19 settembre 2023, istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – “ZES unica” che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart