Decreto PNRR convertito in Legge: in vigore dal 1° maggio 2024
Il presente approfondimento intende rappresentare le recenti modifiche di carattere normativo intervenute a livello nazionale con l’obiettivo di velocizzare gli interventi del PNRR e quindi facilitare il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano stesso, nonché recepire le modifiche al Piano stesso approvate con Decisione del Consiglio UE-ECOFIN dell’8.12.2023. Il piano modificato pone fortemente l’accento sulla transizione verde, destinando il 39% dei fondi disponibili (rispetto al 37,5% del piano originario) a misure che sostengono gli obiettivi climatici. Il piano, che ha ora un valore di 194,4 miliardi di EUR (di cui 122,6 in prestiti e 71,8 in sovvenzioni), rafforza la preparazione digitale dell’Italia e mantiene la sua importante dimensione sociale.
A seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato, il 30 aprile 2024 è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 la legge, la legge di conversione del DL 19/2024 (decreto PNRR 4), Legge 29 aprile 2024, n. 56 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è entrata in vigore il 1° maggio 2024.
L’obiettivo del provvedimento è velocizzare l’attuazione del PNRR, lavorando sulla governance sia del PNRR che del Piano Nazionale Complementare (PNC), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR, per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
La legge n. 56/2024 cerca inoltre di mettere ordine sulle risorse, prevedendo misure per il finanziamento del Fondo di rotazione per: l’attuazione degli interventi inclusi nel PNRR, per gli investimenti definanziati dal PNRR e quelli previsti dal PNC. In particolare, la norma prevede una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del PNRR, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del PNC al PNRR.
Sono 10, tra misure e sottomisure, gli investimenti totalmente eliminati dal PNRR per un valore complessivo di circa 11,3 miliardi di euro. I fondi liberati sono stati reindirizzati verso altre misure del piano, nuove o già presenti. A livello di singoli investimenti, il taglio più consistente riguarda gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni del valore complessivo di 6 miliardi di euro.
Vengono stanziate risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del PNRR nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggior fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano. A fronte di tale fabbisogno, la norma dispone un incremento complessivo di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione (cofinanziamento nazionale) per l’attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026. Si provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa agli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR. A tal fine, è autorizzata una spesa complessiva di 3,44 miliardi di euro per il periodo 2024-2029, nel dettaglio: 684 milioni di euro per l’anno 2024, di 785 milioni di euro per l’anno 2025, di 765 milioni di euro per l’anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l’anno 2027, di 400 milioni di euro per l’anno 2028 e di 260 milioni di euro per l’anno 2029.
Con il presente approfondimento saranno in particolare esaminate le previsioni degli articoli di seguito elencati:
Articolo 1 – “Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del PNRR e di quelli non più finanziati con le risorse PNRR, nonché in materia di revisione del Piano per gli investimenti complementari al PNRR”;
Articolo 2 – “Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR”;
Articolo 32 – “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”;
Articolo 33 – “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali Piccole Opere”;
Articolo 34 – “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”.
TITOLO I: GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC
Articolo 1: La norma ridefinisce il quadro delle coperture finanziarie del PNRR a seguito della rimodulazione del Piano approvata con decisione del Consiglio UE-ECOFIN dell’8.12.2023. La revisione riguarda soprattutto le misure “Rigenerazione urbana”, “Piccole opere” e “Piani urbani integrati”, che sono state (in tutto in parte) ricollocate su diverse linee di finanziamento. Per “Rigenerazione urbana”, e “Piccole opere” il decreto riattiva gli stanziamenti già previsti nel bilancio dello Stato; mentre per “Piani urbani integrati” l’art. 1 individua le coperture finanziarie alternative a valere sul PNC. Tali modifiche non impattano sulla struttura dei capitoli istituiti dagli enti locali nei propri bilanci, la cui codifica corretta era già quella di trasferimenti dall’amministrazione responsabile della misura (e non dall’UE). Gli enti locali potranno quindi mantenere le altre informazioni richieste dalla normativa PNRR (cup, missione, componente, investimento e descrizione del progetto).
Articolo 2: impone ai soggetti attuatori di rendere disponibile, ovvero di aggiornare sul Sistema Informatico ReGiS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (DL 19/2024), il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l’indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. Le unità di missione, entro i successivi trenta giorni, dovranno provvedere ad attestare tramite ReGiS che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio, siano rilevati dei disallineamenti, la Struttura di missione PNRR provvederà a richiedere i necessari chiarimenti all’Amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni.
TITOLO II: DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC
Focus sulle infrastrutture in diversi punti del provvedimento, in particolare dall’Articolo 32 al 34, che prevedono azioni per le Medie e Piccole opere comunali ed i piani urbani integrati previsti dal PNRR.
A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN dell’8.12.2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’Art. 1, comma 29, della legge n.160/2019[1] (Piccole opere) e di cui all’Art. 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018[2] (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente. Di seguito il dettaglio delle modifiche intercorse.
Articolo 32: Il comma 1 interviene in materia di investimenti attribuiti ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell’Interno per diversi interventi infrastrutturali nel periodo 2021-2034, disposti dall’art. 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018).
In tale ambito, le misure in esame si concentrano, in particolare:
- sulle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori;
- sull’erogazione e rendicontazione dei contributi e sul monitoraggio degli investimenti con riferimento alla cd. “Medie opere da realizzare dai comuni con contributi assegnati dal Ministero dell’interno” poi, confluiti nelle linee d’intervento della Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente C4 (tutela del territorio e della risorsa idrica) Investimento 2.2 (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni), del PNRR, che, a seguito della decisione dell’8.12.2023, risultano essere state stralciate, senza perdita dei contributi assegnati, in alcuni casi già spesi, dagli enti locali.
L’articolo 32 interviene sulla disciplina riguardante gli investimenti assegnati ai comuni dalle Regioni e dal Ministero dell’interno relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, e per altri interventi infrastrutturali, recata dall’art. 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019. È opportuno richiamare una breve sintesi della suddetta disciplina oggetto di modifica.
Il suddetto articolo ha disposto lo stanziamento di risorse Statali per la messa in sicurezza di edifici e del territorio ed altri interventi, per il periodo 2021-2034, pari a 13,4 miliardi di euro complessivi, da assegnare, in base a due programmi distinti:
- dalle singole Regioni (per 4,3 miliardi, commi 134-138, per il periodo 2021-2034);
- dal Ministero dell’interno (per 9,1 miliardi, commi 139-148, cd. “Medie Opere”, per il periodo 2021-2030) ai comuni (a partire dai comuni con una popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti).
L’assegnazione delle risorse è stata incrementata e rimodulata con successivi interventi legislativi, che hanno anche ampliato le finalità degli interventi ammissibili a finanziamento.
Nel periodo 2021-2025, interessato dal PNRR, sono state complessivamente stanziate per le Medie Opere risorse per 5,4 miliardi di euro.
Di queste risorse:
- 4,95 miliardi di euro sono confluiti nel PNRR (M2C4-Investimento 2.2. – misura ora stralciata per 6 miliardi, ad opera del nuovo PNRR approvato l’8 dicembre 2023) rimanendo esclusi dal Piano 450 milioni a valere sugli stanziamenti 2022.
A seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8.12.2023 – la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi assegnati e, in alcuni casi già spesi, dagli Enti Locali.
Tornando a quanto introdotto dall’Art. 32, in merito alle risorse statali assegnate dalle regioni ai comuni:
- è stato modificato il comma 136, che stabilisce che il comune beneficiario del previsto contributo affida i lavori o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse, al fine di specificare che nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste nel PNRR, il termine entro il quale deve intervenire l’affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento.
In merito alle risorse assegnate dal Ministero dell’interno ai comuni per le “Medie Opere”:
- è stato riscritto il comma 139-ter e, conseguentemente, abrogato il comma 139-quater, al fine di prevedere che i comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 concludano i lavori entro il 31 marzo 2026, confermando, che le risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023;
- è stato integrato il comma 140, al fine di:
- specificare che le richieste di contributo dei comuni al Ministero dell’Interno, da inoltrare entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, saranno effettuate secondo le modalità dettagliate all’interno dell’apposito decreto del Ministero dell’Interno;
- fissare, per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine per le richieste al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, al 15 settembre 2028;
- vietare la richiesta di contributo ai comuni beneficiari in uno degli anni del triennio precedente.
- è stato integrato il comma 141, al fine di stabilire che, per i contributi del triennio 2026-2028, il termine per la determinazione dell’ammontare del contributo da parte del Ministero dell’interno è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine è fissato al 15 novembre 2028;
- è stato modificato il comma 143, al fine di:
- specificare che i termini temporali che i comuni beneficiari di contributi devono rispettare fanno riferimento al momento delle aggiudicazioni dei lavori;
- stabilire che le eventuali economie di progetto non restano alla conclusione dell’opera nella disponibilità dell’ente, ma dovranno essere versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato;
- specificare che per le annualità dal 2026 al 2030, la conclusione dei lavori dovrà avvenite entro ventiquattro mesi dall’avvenuta aggiudicazione.
- è stato sostituito il comma 146, che disciplina il monitoraggio delle opere pubbliche, al fine di stabilire che il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche realizzate con i contributi assegnati dal Ministero dell’Interno ai comuni è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto ministeriale di assegnazione. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS.
Articolo 33: reca modifiche alla disciplina in materia di investimenti infrastrutturali dei comuni “Piccole Opere”. Tra le modifiche principali si evidenziano quelle volte:
- ad eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR in virtù dello stralcio di tali investimenti delle misure finanziate dal Piano;
- a modificare la disciplina del monitoraggio;
- a fissare nuovi termini per l’aggiudicazione dei lavori nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi, nonché a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta;
- a disciplinare le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti nonché a regolare l’utilizzo delle risorse derivanti dalle revoche.
Articolo 34: reca modifiche relative all’ammontare del budget complessivo per il periodo 2022-2026 che è stato ridotto da 2.493,79 milioni di euro a 900,00 milioni di euro.
Fonti:
https://documenti.camera.it/leg19/dossier/Pdf/D24019b.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/02/24G00035/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/30/24A02201/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
https://www.italiadomani.gov.it/it/il-piano/Risorse/piano-complementare/piano-nazionale-complementare.
[1] Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
[2] Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021