NORMATIVA lavoro agile

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Il quadro normativo di riferimento del lavoro agile

Legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”), detta anche “Legge Madia”.

Deve essere considerata come una riforma complessiva delle attività delle Pubbliche Amministrazioni.: agisce in una molteplicità di campi che vanno dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi alla cittadinanza digitale; dalla dirigenza pubblica all’organizzazione delle amministrazioni dello stato; dalla disciplina del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche alla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche.

In particolare, in materia di lavoro agile, l’art. 14 “Conciliazione vita-lavoro” indica l’obiettivo di rafforzare i meccanismi di flessibilità organizzativa per consentire una conciliazione tra vita e lavoro, non penalizzante sui percorsi di carriera. La Legge specifica, quindi, i cambiamenti da avviare, ossia quali dovranno essere le nuove misure organizzative nella pubblica amministrazione tese a favorire, attraverso il telelavoro e altre modalità di organizzazione del lavoro, le cure parentali in modo da assicurare che almeno il 10% dei dipendenti pubblici che lo richiedano possano avvalersi di questa modalità di lavoro senza alcuna penalizzazione ai fini del riconoscimento professionale e della progressione di carriera.

Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”

Il provvedimento, suddiviso in 26 articoli, è composto di due insiemi di norme: da un lato, ad introdurre un sistema di interventi, al capo I, teso ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale e, dall’altro, a sviluppare modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, capo II, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all’interno dei rapporti di lavoro subordinato.

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate a sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali. Ciascuna amministrazione può quindi individuare le modalità innovative, alternative al telelavoro, più adeguate rispetto alla propria organizzazione.

Modalità innovative che si traducono in lavoro agile o “smart working” e che dovranno intendersi non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali.

Obiettivo qualitativo: favorire l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni. di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.

Obiettivo quantitativo: permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità.

All’interno delle misure, sono previste indicazioni/fasi operative per l’attivazione del lavoro agile:

1) Analisi del contesto: creazione di un gruppo di lavoro interno composto da membri dell’amministrazione con esperienza in materia che supportino l’amministrazione nell’avvio della sperimentazione e nella fase di valutazione e monitoraggio.

2) Definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale di lavoro agile: redazione di un Piano o regolamento interno che contenga indicazioni su durata, rientri settimanali, fasce di reperibilità, utilizzo degli strumenti tecnologici, criteri di scelta in caso di richieste superiori al numero disponibile, sicurezza sul lavoro. Il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri ovvero eventualmente messi a disposizione dall’amministrazione; può lavorare al di fuori dell’ufficio, secondo condizioni concordate, o può lavorare in spazi di lavoro condivisi (“desk sharing”). Con cadenza almeno annuale, ciascuna amministrazione pubblica, per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, consegnerà al personale coinvolto nel lavoro agile, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione all’esterno della sede di lavoro.

3) Avvio della sperimentazione: organizzare un progetto pilota coinvolgendo preliminarmente un ufficio/servizio che per caratteristiche si presta maggiormente alla prima fase di sperimentazione.

4) Monitoraggio e valutazione: predisporre un sistema di monitoraggio che consenta all’Amministrazione di ottenere sia una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato, sia – ove possibile – la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti. Pertanto, ciascuna amministrazione, per valutare i singoli progetti individuali dovrà definire un insieme specifico di indicatori rilevanti, significativi e misurabili rispetto alle proprie caratteristiche strutturali e finalità istituzionali.

Direttiva “Lavoro Agile” n.3 del 2017 “DPCM recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”.

Attraverso questa Direttiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che le Pubbliche Amministrazioni adottino misure organizzative volte a sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working.

Le misure da adottare devono permettere, entro 3 anni, ad almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus
Fase 1

Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 è il primo intervento organico di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 1) in cui si predispone che, nella situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’OMS, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus, tra le misure urgenti individuate rientra “la chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici”, ossia le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Con la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 – Emergenza epidemiologica Covid-19, le amministrazioni sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura per tutto il personale, indipendentemente dalla categoria di inquadramento e dalla tipologia di rapporto di lavoro.

La Direttiva n. 1 è stata poi sostituita integralmente dalla Direttiva n. 2 del 1° marzo 2020 con la quale le amministrazioni, considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. L’obiettivo prioritario è includere nel lavoro agile anche attività originariamente escluse.

La Direttiva n. 2 è stata accompagnata dall’Informativa Inail sulla salute e sicurezza nel Lavoro Agile, in cui sono previste una serie di prescrizioni dettagliate tra cui evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, salve compravate esigenze di lavoro, di salute o di sussistenza. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, inclusi eventi di qualsiasi natura e competizioni sportive.

Il 17 marzo 2020 con il Decreto Legge n. 18 sono decise “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Fra queste, all’art. 87, delle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio: fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni; inoltre, la prestazione lavorativa può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva: esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il Ministro per la Pubblica amministrazione ha emanato in merito la Circolare n. 2/2020 del 2 aprile, esplicativa alle misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

 

Con il Decreto #IoRestoaCasa del 22 marzo 2020 sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che riporta l’elenco dei codici ATECO.

Il DPCM 10 aprile 2020 Coronavirus, nel prorogare la serrata pressoché totale al 3 maggio prevede che, fra le misure urgenti prese in materia di Lavoro Agile, i datori di lavoro privati possono utilizzare le medesime modalità previste per i datori di lavoro pubblici, ossia la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi disciplinati dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa Inail possono essere assolti in via telematica; alle attività professionali è inoltre raccomandato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Fase 2

Il Governo con il DPCM 26 aprile 2020 avvia la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Una fase che dovrà permettere ai cittadini e alle imprese di tornare gradualmente a una vita “normale” per quanto possibile, pur restando infatti in atto molte delle restrizioni già presenti nella fase precedente.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, in ordine alle attività professionali si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Inoltre, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, queste possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Il medesimo decreto è stato integrato con Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, in cui si raccomanda alle attività di produzione e a quelle nei cantieri, l’attuazione del massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività e per quelle di supporto al cantiere che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

Il 4 maggio 2020, con la Direttiva n. 3/2020 il Ministro per la pubblica amministrazione, nel ribadire il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, illustra che i monitoraggi avviati nelle pubbliche amministrazioni hanno dimostrato come il settore pubblico abbia saputo reagire con prontezza all’emergenza. Pertanto, è necessario che le amministrazioni programmino i propri approvvigionamenti ricorrendo alle misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di migliorare la connettività e di acquisire le necessarie dotazioni informatiche mobili, servizi in cloud e licenze per attivare il lavoro agile. Inoltre, per incrementare il ricorso al lavoro agile nella fase successiva all’emergenza, ciascuna amministrazione è chiamata ad implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e di semplificazione delle procedure, oltre a quelle sopra indicate di investimento nelle tecnologie informative e di sviluppo delle competenze. In altri termini, sarà necessario mettere a regime e rendere sistematiche le misure adottate nella fase emergenziale, al fine di rendere il lavoro agile lo strumento primario nell’ottica del potenziamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 proroga al 15 ottobre 2020 i termini previsti dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e sue modificazioni, in coerenza con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza.

La Pubblica Amministrazione, con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2021 () e al fine di “garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese con regolarità, continuità ed efficienza”, attua le misure per il lavoro agile nel periodo emergenziale fino al 30 aprile 2021. Tutti gli aggiornamenti in merito sono disponibili sul sito della funzione pubblica .

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